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Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato

La vendita al consumatore finale in Piemonte è normata in via primaria attraverso la L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. che assoggetta gli esercizi appartenenti alla tipologia strutturale del vicinato a sistema di segnalazione certificata e che prevede una completa liberalizzazione all’interno della programmazione del settore attraverso la stesura di adeguati criteri comunali.

Nel caso in cui l’esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell’articolo 20, o rientri nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19, l’attività è soggetta a SCIA corredata da asseverazione o attestazione di conformità agli aspetti urbanistici.

Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti.

Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale.

Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola segnalazione (SCIA) commerciale.

Due o più esercizi di vicinato non possono essere attivati ed operare nell’ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, ubicato quindi nella medesima unità immobiliare e allo stesso indirizzo, se la somma delle superfici di vendita degli esercizi supera i limiti di superfice definiti per gli esercizi di vicinato (150 o 250 mq), in quanto in tale caso si determinerebbe una situazione analoga all’apertura di una attività commerciale di media (o grande) struttura di vendita.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ed altre eventuali aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, aree di sosta degli automezzi ecc.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali
Per esercitare un’attività di commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D. Lgs. 59/2010 e smi, dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali
In caso di vendita al dettaglio di prodotti alimentari destinati alla alimentazione umana, il soggetto titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dalla normativa.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

diritti SUAP (se richiesti);
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 24 Luglio 2024 alle 09:27

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